COSA È UN CIRCOLO

 COSA È UN CIRCOLO?

Il circolo è un’associazione senza scopo di lucro.

Prima di procedere alla sua costituzione, è importante contattare il comitato territoriale Arci di zona che potrà supportarvi nella stesura dell’atto costitutivo e dello Statuto e in tutte le procedure di costituzione. 

Il primo atto della nascitura associazione è rappresentato dall’Assemblea costitutiva, ossia la riunione, formalizzata nell’Atto Costitutivo, in cui i soci fondatori dell’organizzazione attestano la volontà di dare vita all’associazione e ne dichiarano la fisionomia e le finalità, ne approvano lo Statuto e attribuiscono le prime cariche sociali.

Il circolo Arci è un’APS così come disciplinato dall’ART 35 del Codice del terzo Settore ART 35 (Legge 3/7/2017 n 117)

Art. 35.

Associazioni di promozione sociale

  1. 1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
  3. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
  4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
  5. La denominazione sociale deve contenere l’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS. L’indicazione di associazione di promozione sociale o l’acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.

 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L’atto costitutivo dell’associazione deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della sede legale. Lo Statuto, che ha natura contrattuale, è il complesso delle finalità associative, dei criteri e delle regole interne, stabilite dagli accordi fra i soci e in conformità alle normative vigenti.

Dopo essere stata formalizzata, l’Associazione chiederà al competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate l’attribuzione del codice fiscale.

 

COSA PUOI FARE SE ADERISCI ALL’ARCI

Aderendo ad Arci farai parte di una rete associativa nazionale prevista dal nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017) e troverai sostegno, consulenze, servizi, consigli:

– consulenza (legale, fiscale, associativa) e formazione sulle normative vigenti;

– supporto rispetto ai nuovi adempimenti legati all’attuazione della Riforma del Terzo Settore (iscrizione al Registro unico, adeguamento statuti, bilanci, relazioni di missione, etc.);

– assistenza legale, servizi assicurativi (UnipolSai) e servizi bancari in convenzione (Banca Popolare Etica);
– sconti per soci e circoli (convenzioni);

– convenzioni con SIAE e SCF (diritto d’autore e diritti connessi);

– sostegno alla progettazione di attività culturali e di promozione sociale;

– accesso al microcredito (bando di “Concorso per progetti e idee innovative”);

– portale gestionale e piattaforma di crowdfunding su Produzioni dal Basso (raccolta fondi online)

Un circolo non è un negozio, un bar o una impresa individuale, ma nasce dall’iniziativa di cittadini che, senza fini di lucro, si associano per sviluppare un comune interesse, quindi non ci sono “proprietari”, o “azionisti”, o soci dotati di diritti particolari, né è possibile la divisione di utili o avanzi di gestione.
E’ invece possibile, attraverso le forme consentite dalla legge, lavorare in un circolo.

Il “costo” della tessera non è unitario perché non è un prezzo. Quella che versi annualmente è la quota associativa che sostiene il circolo di cui fai parte ed i diversi livelli dell’associazione, ed è stabilita dagli organismi del circolo stesso.

 

LA VITA ISTITUZIONALE

Le operazioni di ammissione dei soci, di raccolta delle quote sociali e l’attribuzione della tessera sono le azioni istituzionali che stanno alla base della vita associativa; la tessera rappresenta, in primo luogo, l’appartenenza sostanziale, valoriale e ideale di un soggetto al Circolo stesso. Attraverso tali azioni istituzionali l’associazione forma la propria base associativa, all’interno della quale elegge democraticamente i propri organismi dirigenti. Realizza inoltre la prima forma di autofinanziamento del Circolo.

I cittadini che aspirino a diventare soci di un Circolo devono fare apposita richiesta al consiglio direttivo nei modi stabiliti dallo statuto. La qualifica di socio non può essere temporanea, anche se può venir meno nei casi specificati nello stesso statuto (per esempio il mancato versamento della quota associativa annuale).

I dati dei Soci saranno riportati nell’anagrafe sociale, o nel libro soci, che vanno conservati presso la sede del Circolo, così come i verbali di assemblea e ad ogni altra analoga documentazione.

N.B. È opportuno che i libri sociali siano tenuti secondo le prescrizioni del Codice Civile in materia di impresa, ossia senza cancellature né spazi in bianco. Quanto alla vidimazione degli stessi, pur non essendoci una specifica previsione di legge per le Associazioni, tuttavia ne segnaliamo l’utilità ai fini probatori in sede di controlli e verifiche, specie da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

SOCIO NON BASTA LA PAROLA

Il possesso della tessera ARCI è presupposto oggettivo necessario ma di per sé non sufficiente a qualificare il rapporto associativo.

L’evoluzione della normativa ha definitivamente esplicitato il principio, nel quale da sempre ci riconosciamo, che socio è chi può esercitare, statutariamente quanto concretamente, i pieni diritti democratici di partecipazione e controllo nella vita istituzionale del Circolo (fatte salve le limitazioni giuridiche cui sono soggetti i Soci minorenni).

La disciplina uniforme del rapporto associativo e l’effettività del medesimo, d’altro canto, rappresentano principi cardine della riforma fiscale che ha interessato, alla fine degli anni ‘90, gli enti non commerciali, e che ancor oggi è presupposto di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui sono destinatarie, in materia di reddito e di Iva, le associazioni che fanno parte dell’ARCI.

A tale diritto di partecipazione non si contrappone, di norma, un dovere per il socio, e ancor meno un obbligo. Tuttavia, in un contesto associativo che si ispira ai principi della trasparenza e della democrazia partecipativa, non sfugge a nessuno l’importanza che il circolo giochi un ruolo attivo e costante nel garantire e promuovere l’esercizio effettivo di tale diritto. È quindi auspicabile che gli organismi dirigenti si impegnino, anche attraverso un’adeguata azione informativa, ad adottare comportamenti e iniziative tesi a favorire la partecipazione dei soci ed il loro attivo protagonismo nelle attività di governo e di controllo dell’associazione, allo scopo di rafforzare il carattere democratico delle deliberazioni, almeno rispetto ai passaggi più rilevanti per la vita associativa, quali ad esempio: l’elezione degli amministratori, l’esame e l’approvazione dei rendiconti, le deliberazioni in materia di modifiche statutarie e di approvazione e variazione dei regolamenti interni del circolo.

 

IL CODICE FISCALE

Il Circolo deve chiedere l’attribuzione del Codice Fiscale compilando l’apposito modulo (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del circolo. La richiesta, tramite apposito modello denominato AA5/6, deve essere inoltrata in formato cartaceo presso qualunque ufficio territoriale all’Agenzia delle Entrate.

Allo stesso modo dovrà essere obbligatoriamente comunicata ogni successiva variazione dei dati (ad esempio la variazione del legale rappresentante o della sede legale) prestando particolare attenzione a barrare correttamente i codici relativi alla natura giuridica ed alla attività svolta.

Si segnala che le variazioni dati possono essere trasmesse all’Agenzia anche in modalità telematiche.

Il codice fiscale che verrà attribuito – ricordiamo solo Numerico – accompagnerà tutta la vita del circolo e sarà indispensabile per sua identificazione in molti degli atti che lo riguardano. Viene richiesto, ad esempio, per la registrazione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. È indispensabile per intrattenere rapporti formali con i soggetti più diversi quali la Pubblica Amministrazione (ivi inclusa la richiesta di contributi pubblici), la SIAE per i diritti d’autore, i fornitori per le fatture d’acquisto, il locatore per il contratto d’affitto della sede associativa.

Se poi, successivamente alla costituzione e nell’ambito delle proprie scelte associative, il circolo valutasse necessario svolgere in modo continuativo anche attività di natura cosiddetta “commerciale”, potrà allora richiedere l’attribuzione del numero di Partita Iva. La richiesta potrà essere inoltrata alla stessa Agenzia delle Entrate con modalità telematica, utilizzando un diverso modello.

Il circolo che abbia fatto la scelta di dotarsi di partita Iva è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate ogni successiva variazione dei dati nel termine tassativo di 30 giorni dall’avvenuta variazione; tale comunicazione assolve automaticamente anche gli obblighi comunicativi relativi al codice fiscale.

 

IL MODELLO EAS

Il d.l. n.185 /2008 ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate attraverso la compilazione del cosiddetto Modello EAS alcuni dati e notizie individuati  dal legislatore come rilevanti ai fini fiscali.
L’adempimento ricade su tutti gli enti associativi che si avvalgono dell’esonero dalla tassazione di quote e contributi  corrisposti dai soci a fronte dell’erogazione di servizi svolti dall’ente in conformità alle finalità sociali e la mancata trasmissione della comunicazione comporta la  perdita del diritto a godere di tali agevolazioni.

Il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica entro 60 giorni dalla data di costituzione, ossia dalla data in cui ha avuto luogo l’assemblea costituente.

Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n. 383 assolvono l’adempimento in forma semplificata, compilando quindi solamente i dati della sezione 6 introduttiva generale e le dichiarazioni individuate ai nn. 4, 5, 6, 25, 26, del modello, ossia:

dichiarazione 1 – che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale

dichiarazione 4 – che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

dichiarazione 5 – che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente

dichiarazione 6 – che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi

dichiarazione 25 – che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore

dichiarazione 26 – che l’ente svolge le seguenti specifiche attività.

Qualora, in corso d’anno mutassero le situazioni attestate nei punti precedenti, l’associazione dovrà provvedere a presentare nuova comunicazione entro il 31 marzo dell’anno successivo. Attenzione: le sole variazioni già comunicate all’Agenzia con altra modalità (ad esempio la variazione della sede sociale o del legale rappresentante) non determinano l’obbligo di presentazione del modello EAS alla scadenza sopra richiamata (NB cfr. Circolare Agenzia Entrate 125/E del 6/12/2010).

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI VERSO IL CORPO SOCIALE, GENERALITÀ E CONDIZIONI

Vengono definite istituzionali quelle attività – promosse dal circolo – attraverso le quali si perseguono in modo diretto le finalità associative.

È ovvio come tali attività possono prevedere tanto la gratuità della partecipazione quanto la possibilità che i soci siano chiamati a versare un contributo “mirato” al sostegno economico di quella specifica attività.
In questo secondo caso la normativa fiscale in vigore, purché siano rispettate le previsioni statutarie di cui art 148 tuir, stabilisce che tali proventi (definiti appunto corrispettivi specifici) siano considerati non commerciali e quindi “fiscalmente non rilevanti”.

Esistono poi particolari attività – quali la somministrazione di alimenti e bevande o l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (*) – che possono godere di un ulteriore e particolare regime di decommercializzazione.
Ciò può avvenire solamente se, oltre alle già citate previsioni statutarie, vengono rispettate alcune ulteriori condizioni:

  • che l’attività venga svolta da circoli aderenti ad Associazioni Nazionali che abbiano ottenuto dal Ministero dell’Interno il Decreto di riconoscimento delle finalità assistenziali ai fini dell’applicazione delle norme previste dal DL 10/7/1947 n° 705. L’ARCI ha ottenuto tale riconoscimento in data 2/8/1967;
  • che l’attività venga svolta presso la sede sociale ed in modo strettamente complementare a quella istituzionale;
  • che l’attività venga realizzata nei confronti dei soci.

È opportuno ricordare che le agevolazioni fiscali concesse al circolo per le attività e i servizi rivolti al proprio corpo sociale conservano il loro valore quando a tali attività e servizi partecipano soci di altri circoli, purché appartenenti alla medesima organizzazione nazionale. Significa quindi che un circolo Arci ha diritto di ospitare e ammettere liberamente alle sue attività e servizi il socio iscritto ad un altro circolo Arci del territorio nazionale. Naturalmente, in questo caso, avendo la norma una natura squisitamente fiscale, il socio manterrà la titolarità dei diritti statutari (ad esempio quelli elettorali, attivi e passivi) esclusivamente in seno al circolo di   provenienza. Lo stesso dicasi per il versamento annuale della quota associativa, che non può avvenire in un circolo diverso dal proprio, senza dar luogo ad una nuova e diversa appartenenza.

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI

Come abbiamo precisato nel paragrafo precedente è la natura soggettiva, partecipativa e democratica che sta alla base del rapporto tra l’associazione di promozione sociale ed i suoi soci a determinare la non fiscalità dei proventi derivanti dalle attività istituzionali promosse.

Ne deriva quindi, come logica conseguenza, che i proventi derivanti da attività verso i non soci (cosiddette attività verso terzi) non godono di nessuna agevolazione fiscale e il reddito prodotto da tali attività è pertanto soggetto a normale tassazione.

Le uniche eccezioni a questa regola si configurano nei seguenti casi:

  1. l’attività consiste in prestazioni di servizi (diversi da quelli di cui all’art. 2195 c.c.) resi in conformità alle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione, con corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione;
  2. i proventi sono corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in regime convenzionato (o di accreditamento, per le prestazioni sanitarie) di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità agli scopi istituzionali;
  3. vi sono contributi corrisposti in occasione di raccolte pubbliche di fondi, attuate anche mediante cessioni di beni di modico valore o prestazioni di servizi ai sovventori, purché in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione;
  4. l’attività riguarda la vendita a terzi di pubblicazioni proprie che sono comunque cedute, in via prevalente, agli associati.

Vale la pena precisare che i proventi conseguiti nei casi indicati ai precedenti punti a)* e c) non sono soggetti neanche ad Iva.

Il circolo, in relazione al volume di affari “commerciale” prodotto, avrà quindi facoltà di optare per uno dei vari regimi fiscali previsti dalla normativa in vigore, In modo  particolare, tra i cosiddetti regimi forfettari, il più noto è quello previsto dall’art. 9 bis della legge n. 66/92, estensione applicativa per le associazioni senza scopo di lucro del regime di cui alla l. 398/91, introdotto a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Tale regime prevede il recupero del 50% dell’IVA incassata (il 10% in caso 8 di sponsorizzazioni), la determinazione forfettaria del reddito con un abbattimento dell’imponibile del 97% ed una importante semplificazione degli adempimenti.

NOTA:
* In particolare, la normativa Iva si riferisce, in generale e senza riferimenti specifici alle associazioni e ai corrispettivi da queste percepiti, alle prestazioni di servizi che NON rientrino tra le attività di cui all’art. 2195 c.c. svolte senza organizzazione e prive del requisito della professionalità

 

LE ATTIVITÀ COMUNQUE COMMERCIALI

Fermo restando quanto sopra occorre tenere presente che alcune attività, pur se svolte esclusivamente per i soci, mantengono comunque il carattere di commercialità.

Pertanto lo svolgimento in modo continuativo di tali attività determina l’obbligo – in capo al circolo che le organizza – di provvedere a tutti gli adempimenti fiscali connessi, ovviamente in modo limitato a questo segmento economico.

Va infine precisato che le attività commerciali svolte in via occasionale e saltuaria sono escluse da Iva, proprio in relazione a questo carattere di occasionalità, ma sono comunque ugualmente tassabili ai fini IRES quali “redditi diversi”.